Quando si parla di privacy e telecamere la parola d’ordine è sempre “accountability”, ovvero responsabilità.

In un’azienda o in un condominio le riprese video fatte per la sicurezza rientrano comunque nella nuova legge europea sulla privacy, la famigerata GDPR.

Nelle private abitazioni, per quanto riguarda la privacy degli impianti di sorveglianza, non ci sono sostanziali cambiamenti dall’entrata in vigore il 25 maggio 2018 della GDPR. Continua ad essere possibili l’installazione di telecamere di sorveglianza, sempre che non si diffondano le immagini.

Privacy e videosorveglianza dei dipendenti

Quando si è in un ambiente di lavoro la legge della privacy per la videosorveglianza cambia. Pensare di filmare clienti e dipendenti senza avvertirli con appositi cartelli era già fuorilegge prima della GDPR, ma ora bisogna fare molta più attenzione.

Tornando al concetto di responsabilità, ora essa è demandata al titolare, quindi le autorità faranno riferimento a lui in caso di denunce.

Per mettere insieme privacy e videosorveglianza, dal 25 maggio in poi, un’azienda deve fornire una informativa estesa in cui, tra le tante cose, viene chiaramente descritto:

  • Caratteristiche dell’impianto di videosorveglianza
  • Chi ha accesso ai video
  • Come vengono conservati e per quanto tempo
  • Norme giuridiche
  • Diritto di opposizione
  • Cancellazione dei propri dati

Se l’impianto è in fase di progettazione, bisogna sottostare alle norme contenute nell’articolo 25 della GDPR riguardante la “protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita”.

Nella Pubblica Amministrazione, in aziende con più di 250 dipendenti e in quelle con un numero di dipendenti minore, ma che svolgono attività in cui sono a rischio i dati personali, deve essere istituito il DPO (Data Protection Officer) che si occupa proprio di tutelare la privacy seguendo quanto scritto nella GDPR.

Garante della Privacy e videosorveglianza nel condominio

Il Garante aveva già dato indicazioni in passato in merito all’installazione di telecamere nel condominio. Se esse sono utilizzate da privati nei propri spazi e senza che i video vengano divulgati (su internet, via smartphone o altri mezzi) non bisogna mettere avvisi di nessun tipo.

Nel momento in cui la videosorveglianza interessa aree di accesso comune del condominio, in cui chiunque potrebbe essere ripreso (esempio: ingresso, scale, giardino), la legge vuole che si indichi chiaramente con cartelli l’installazione delle telecamere.

Nel caso del condominio il responsabile della sicurezza, quindi anche di quanto riguarda la videosorveglianza, è l’amministratore. Se la GDPR ha aumentato le responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, allora è giusto pensare che anche l’amministratore di condominio abbia ora maggiore obblighi nei confronti dei condomini.

Se vuoi saperne di più su privacy e videosorveglianza guarda il sito di Gestirsi Service, società che fornisce servizi nell’ambito della sicurezza di aziende e condomini.

Di Editore